IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  ed  in particolare
l'articolo 1, commi 97 e 99, recante delega al Governo per modificare
la  normativa  relativa  alla  posizione  di ausiliaria del personale
delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
  Sentite le rappresentanze del personale;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Considerato  che  in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non
ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle
competenti  commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve
applicarsi  quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
  Considerato  che  le competenti commissioni parlamentari permanenti
non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o
indicati  e  che,  pertanto,  il  Governo  ha  facolta' ugualmente di
esercitare  la  delega  conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui
scadenza e' prevista per il giorno 31 dicembre 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  La  categoria  dell'ausiliaria  comprende  gli  ufficiali  che,
essendovi  transitati  nei casi previsti per legge, hanno manifestato
all'atto   del  collocamento  nella  predetta  posizione  la  propria
disponibilita'  a  prestare  servizio  nell'ambito del comune o della
provincia  di  residenza  presso l'amministrazione di appartenenza od
altra    amministrazione.    Il    richiamo    in   servizio   presso
l'Amministrazione  della  difesa e' disposto con decreto del Ministro
della  difesa  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
  2.  Il  competente Ministero, sulla base delle richieste di impiego
pervenute  dalle  amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 3,
comma  3,  del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, predispone
appositi   elenchi   di  posti  organici  disponibili,  per  gradi  o
qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.
  3.  Sulla  base  degli elenchi di cui al comma 2, l'Amministrazione
interessa,  in ordine decrescente di eta', gli ufficiali in posizione
di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione
dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.
  4.  Il richiamo in servizio degli ufficiali che accettano l'impiego
e'  disposto  con  decreto del Ministro competente di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro della funzione pubblica.
  5.  Il  personale  collocato in ausiliaria transita anticipatamente
nella   riserva   qualora   non  accetti  l'impiego,  ovvero  revochi
l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.
  6.  L'Amministrazione che impiega il personale puo' variare la sede
o  la  tipologia  di impiego solo previo assenso dell'interessato. In
caso  di  mancato  assenso,  il  personale e' nuovamente collocato in
ausiliaria e ad esso si applica il disposto di cui al comma 5.
  7.  E'  abrogato  il  primo  comma  dell'articolo 55 della legge 10
aprile 1954, n. 113.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  delle  disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
          28  dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  La  legge  23  dicembre    1996,  n.   662,   recante:
          "Misure    di razionalizzazione  della   finanza  pubblica"
          e'   pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale   n.   303   del
          28   dicembre  1996,  supplemento ordinario.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo   dell'art. 55, comma primo, della legge  10
          aprile  1954,  n.    113,  concernente:    "Stato     degli
          ufficiali dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954, e' il seguente:
            "Art. 55.  - La  categoria dell'ausiliaria comprende  gli
          ufficiali che,  avendo  cessato  dal  servizio   permanente
          nei   casi   e  nelle condizioni  previsti  dalla  presente
          legge,  sono  costantemente  a disposizione   del   Governo
          per    essere  all'occorrenza  chiamati  a prestare servizi
          che   non siano  riservati  agli    ufficiali  in  servizio
          permanente    da  norme    di ordinamento   o da   appositi
          regolamenti.   Il  richiamo    in    temporaneo    servizio
          dell'ufficiale    in   ausiliaria   e' disposto con decreto
          ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro".
            - Il testo dell'art. 3, comma 1,  del  D.Lgs.  30  aprile
          1997,  n.  165,  concernente:  "Attuazione    delle deleghe
          conferite dall'art.  2, comma 23,   della legge   8  agosto
          1995, n.  355, e  dall'art. 1,  commi 97, lettera g), e 99,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  materia di
          armonizzazione  al  regime   previdenziale   generale   dei
          trattamenti  pensionistici  del   personale militare, delle
          Forze di polizia  e del Corpo  nazionale dei   vigili   del
          fuoco,   nonche'  del personale  non contrattualizzato  del
          pubblico  impiego", pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          139 del 17 giugno 1997, e' il seguente:
            "Art.   3   (Ausiliaria). -   1.   Il    collocamento  in
          ausiliaria  del personale militare avviene esclusivamente a
          seguito  di  cessazione dal servizio per raggiungimento del
          limite  di eta' previsto per il grado rivestito.
            - Il  testo dell'art. 3,  comma 3,  del succitato  D.Lgs.
          30 aprile 1997, n. 165, e' il seguente:
            "3.    All'atto  della    cessazione   dal servizio,   il
          personale       viene   iscritto    in    appositi    ruoli
          dell'ausiliaria,  da  pubblicare annualmente nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica italiana  con indicazione della
          categoria,  del  ruolo   di   appartenenza,   nonche'   del
          grado  rivestito.   Le  pubbliche  amministrazioni  statali
          e   territoriali, limitatamente   alla   copertura    delle
          forze  in  organico,  possono avanzare formale richiesta al
          competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale,
          nell'ambito  della  provincia di residenza  ed in incarichi
          adeguati al  ruolo  ed  al grado  rivestito.  Le norme   di
          attuazione  della  delega di cui all'art. 1, commi 97 e 99,
          della  legge  23  dicembre  1996,    n.  662,   statuiranno
          l'accesso,   la    permanenza  e  le  cause  di  esclusione
          dall'ausiliaria".